Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, o RLS, è una figura aziendale prevista in tutte le aziende, secondo il D. Lgls 81/08, art.47.
Avere in azienda un Rappresentante sui temi della sicurezza è un diritto dei lavoratori, pertanto, spetta loro eleggerlo e dovranno essere sempre loro a decidere come sostituirlo in caso di dimissioni. Qualora i Lavoratori non provvedano alla designazione / elezione dei RLS, il D. lgs. 81/08 prevede possa essere individuato un Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST)
Il nominativo del lavoratore per la sicurezza va comunicato all’INAIL e all’IPSEMA unicamente attraverso la modalità telematica.
L’obbligo di comunicare il nominativo del lavoratore scatta in occasione di prima elezione del RLS. Successive comunicazioni dovranno essere effettuate solo nel caso in cui dovesse essere nominato un RLS differente, altrimenti rimane immutata la situazione già comunicata.
Una volta nominato, il soggetto designato come RLS ha diritto ad una formazione dedicata in materia di salute e sicurezza relativa ai rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulla prevenzione dei rischi stessi.
La durata minima dei corsi è di 32 ore iniziali con verifica di apprendimento.
La contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalità dell'obbligo di aggiornamento periodico, la cui durata non può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori.
Chi aggiorna annualmente il corso RLS è esonerato dagli Aggiornamenti Lavoratori e dagli Agg. Preposti.
Chi invece frequenta il corso RLS interamente, non ha bisogno di frequentare il corso di FORMAZIONE GENERALE né il corso PREPOSTI.
Non esitare a contattarci per maggiori informazioni, info@gepformazione.it