Secondo il nuovo Decreto Legislativo 29 agosto 2023, dal 5 settembre 2023 le associazioni sportive sono soggette agli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro.
Secondo il D. Lgs. 36/2021 integrato con i decreti attuativi, chiunque venga inquadrato come lavoratore sportivo e presta quindi attività a titolo oneroso nel settore sportivo, viene considerato lavoratore subordinato ai sensi del D. Lgs 81/2008 e pertanto il datore di lavoro è soggetto agli obblighi di sicurezza sul lavoro previsti.
È CONSIDERATO LAVORATORE SPORTIVO
1) l’atleta, l’allenatore, l’istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e a prescindere dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l’attività sportiva verso un corrispettivo
2) ogni tesserato che, a fronte di un corrispettivo, svolge mansioni necessarie per lo svolgimento dell’attività sportiva, individuate dai regolamenti tecnici dei singoli enti affiliati, con esclusione dei collaboratori amministrativo – gestionali.
Non sono lavoratori sportivi coloro che forniscono prestazioni nell’ambito di una professione la cui abilitazione professionale è rilasciata al di fuori dell’ordinamento sportivo e per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali.
ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO
Per quanto riguarda il rispetto degli adempimenti connessi al D.Lgs. 81/08, va fatta una distinzione tra le realtà:
• lavoratori sportivi che ricevono compensi superiori ai 5.000euro annui, sono previste tutte disposizioni del d.lgs 81/08 (redazione DVR, DUVRI, nomina RSPP, formazione di addetti al primo soccorso, addetti antincendio, nomina del Medico Competente ecc.)
• lavoratori sportivi con compensi inferiori ai 5.000euro annui, sarà applicata la disciplina meno stringente ex art 21 D.Lgs. 81/08, prevista per i lavoratori autonomi ordinari e imprese familiari, quale facoltà di beneficiare della sorveglianza sanitaria e partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro con oneri a loro carico.
La normativa stabilisce inoltre che i lavoratori sportivi devono essere soggetti ad un doppio regime di controllo sanitario, da un lato quello dei medici generici o dello sport (che rilasceranno il certificato di idoneità psico-fisica) e dall’altro la sorveglianza sanitaria del Medico Competente, oltre all’istituzione di una scheda sanitaria che andrà aggiornata con le relative rivalutazioni cliniche e diagnostiche.
Sempre relativamente alle misure di prevenzione, ricordiamo che dal 1° luglio del 2017 è in vigore l'obbligo anche per le associazioni e le società sportive dilettantistiche di dotarsi di defibrillatori semiautomatici DAE (o a tecnologia più avanzata).
Questa norma presuppone la presenza di personale adeguatamente formato all'uso del defibrillatore, richiedendo la partecipazione al corso specifico per poterlo utilizzare.